ART.1 Denominazione
É costituita fra i detti comparenti, come in effetti con la presente scrittura costituiscono, un’Associazione a carattere nazionale denominata “Consiglio Unitario Musicoterapisti Italiani per la Professione sociosanitaria - C.U.M.-SANITA che persegue la tutela dei professionisti denominati Musicoterapisti Clinici, che utilizzano tecniche e strategie centrate sul suono e la musica nel settore educativo, preventivo e riabilitativo attraverso interventi coordinati all’interno di équipe multidisciplinari e che abbiano conseguito l’attestato di musicoterapisti e/o esperienza lavorativa pluriennale e certificabile o che comunque sottoscrivano una dichiarazione attestante l’intento di completare la formazione.
ART.2 Sede
L’Associazione “Consiglio Unitario Musicoterapisti Italiani per la Professione sociosanitaria - C.U.M-SANITA”, di seguito denominata Associazione, ha la propria sede legale A Giugliano in Campania (Na).
L'Assemblea ordinaria potrà decidere, a maggioranza qualificata di 2/3, lo spostamento della sede legale in altro luogo, purché in Italia.
Il trasferimento della sede legale, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.
L’Associazione potrà istituire uffici e sedi in altre località d’Itala ed all’estero.
ART.3 Durata
Il Consiglio Professionale è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati
ART. 4 Finalità
Il Associazione non persegue fini di lucro è apartitica, indipendente e sostiene la difesa dei diritti civili, della pace, della cooperazione tra i popoli contro ogni forma di emarginazione, razzismo e coercizione dei più deboli.
L’Associazione viene costituito al fine di:
- tutelare, nel rispetto delle specifiche normative comunitarie, nazionali e regionali, gli interessi dei propri associati, in particolare il profilo professionale sociosanitario e l’attività nell’area sociosanitaria attraverso il rispetto delle norme vigenti, anche nei confronti delle forze politiche, delle autorità ed istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali, dell’opinione pubblica, degli organismi privati di qualsivoglia natura;
- assistere e consigliare gli Associati anche nel campo dei contratti di lavoro, degli accordi economici, dell’assistenza tecnico-scientifica, legale e assicurativa;
- promuovere ed adottare un codice standard dei professionisti anche promuovendo, attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente e l’aggiornamento dei propri iscritti operando verifica sull’effettivo assolvimento;
- tutelare il profilo professionale degli iscritti vigilando sull’applicazione delle leggi sulle professioni sociosanitarie a partire dalla 502 del 1992 e la 328 del 2000 monitorando l’attivazione dell’area sociosanitaria.
- garantire apposite strutture tecnico-scientifiche adeguate all’effettivo raggiungimento delle proprie finalità, compresa la valorizzazione delle attività professionali dei propri iscritti, la promozione, organizzazione e gestione - anche costituendo Centri di Studio in territorio nazionale e internazionale - di ricerche relative alle aree della musicoterapia, di pubblicazioni di settore, di convegni, seminari, manifestazioni musicali e artistiche finalizzate alla sensibilizzazione della P.A. sui temi della prevenzione e riabilitazione; tale struttura potrà individuare centri di eccellenza all’interno del panorama nazionale anche predisponendo appositi elenchi da segnalare agli utenti nell’ottica della loro tutela.
- predisporre proposte di normativa sia a livello nazionale che comunitario volte al riconoscimento legislativo dell’attività del musicoterapista e alla sua regolamentazione anche sotto l’aspetto del profilo professionale e della formazione universitaria; a tal fine l’Associazione potrà promuovere ed organizzare corsi di formazione per insegnanti.
- promuovere e predisporre l’istituzione di un albo professionale per gli esercenti l’attività di musicoterapia e, laddove richiesto dagli Enti preposti, partecipare a tavoli di programmazione comunitaria sullo sviluppo della disciplina in oggetto ed a comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali.
- curare l’immagine dell’Associazione stessa, anche pubblicando un sito web che fornisca informazioni agli iscritti e agli utenti. L’Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà:
- accedere ad agevolazioni, contributi e finanziamenti pubblici, privati nazionali e comunitari;
- stipulare eventuali convenzioni con Enti pubblici (centrali o territoriali) e privati, con Istituti scolastici di ogni ordine e grado, con Strutture Universitarie, con Centri Ospedalieri e di Riabilitazione pubblici e privati per effettuare, incentivare e favorire, in coordinamento con le équipe psico-medico-pedagogiche dei Committenti, interventi di tipo educativo, preventivo, riabilitativo e terapeutico mediante l’utilizzazione delle tecniche e della metodologia propria della disciplina musicoterapica;
- costituire forme aggregative con organismi privati e associazioni professionali, rispetto alle quali manterrà la sua forma di soggetto autonomo;
- coordinarsi od aderire ad altri organismi nazionali o comunitari aventi finalità analoghe.
Art. 5 Associati Possono aderire al Consiglio Professionale persone fisiche che abbiano conseguito l’attestato di musicoterapisti e/o esperienza lavorativa pluriennale e certificabile o comunque sottoscrivano una dichiarazione attestante l’intento di completare la formazione e le persone giuridiche, sia di diritto pubblico che privato, che condividano i requisiti dello Statuto, si impegnino alla realizzazione delle finalità istituzionali e contribuiscano al finanziamento dell’Associazione, e che non sano iscritti/e ad altre associazioni professionali di musicoterapisti.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all’Associazione esistono parità di diritti e di doveri.
Gli Associati si distinguono in:
- Associati fondatori: sono le persone fisiche che hanno partecipato all'Atto Costitutivo e dell’Associazione;
- Associati ordinari: sono le persone fisiche che abbiano conseguito l’attestato di musicoterapisti e/o esperienza lavorativa pluriennale e certificabile o che comunque sottoscrivano una dichiarazione attestante l’intento di completare la formazione, le persone giuridiche, sia di diritto pubblico che privato, che condividano i contenuti dello Statuto, si impegnino alla realizzazione della finalità istituzionali e contribuiscano al finanziamento dell’Associazione e che non siano iscritti/e ad altre associazioni professionali di musicoterapisti.
- associati onorari: sono le persone fisiche che, vengono nominati Associati dall’Assemblea Soci dall'Assemblea in ragione di meriti conseguiti nell'ambito delle professioni o di particolari meriti di natura sociale, politica, caritativa, economica, scientifica acquisiti per attività comunque connesse con gli scopi dell’Associazione.
Gli Associati onorari non possono essere eletti alle cariche sociali, sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale Gli Associati non in regola con il versamento del contributo annuale non potrà esercitare i diritti sociali.
Tutti coloro che intendono far parte del Consiglio Professionale dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda dell’aspirante Associato da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. Il Consiglio Direttivo può disporre di realizzare colloqui con i candidati finalizzati per verificare l'adesione allo statuto.
Gli Associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
Tutti gli Associati (fondatori ed ordinari) hanno diritto di:
- Partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto;
- Godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
Gli Associati potranno formare gruppi o associazioni a livello regionale anche dotandosi di un regolamento autonomo che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale e comunque essere conforme al presente Statuto.
Art. 6: Contributo Associativo
Annualmente il Consiglio Direttivo Nazionale fissa il contributo associativo per gli Associati.
Art. 7: Decadenza Dei Soci
La qualifica di Associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da Associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale. L’espulsione è prevista quando l’Associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e/o di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o l’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera od e-mail all’Associato interessato. Contro il predetto provvedimento l’Associato interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima sessione ordinaria.
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Il decesso dell’Associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Art. 8: Organi Sociali
Sono organi dell’Associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente;
- Il VicePresidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Comitato Scientifico;
- Il responsabile del Settore Giovanile.
Le cariche sociali sono gratuite
Art. 9: Assemblea degli Associati L'Assemblea degli Associati (di seguito denominata Assemblea) è l’organo sovrano dell’Associazione e costituisce la sua base democratica.
L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative, per i quali esiste tale qualifica al momento della convocazione.
L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie dal Presidente e potrà tenersi anche in luogo diverso dalla sede, purché in Italia.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro quattro mesi dalla chiusura del servizio sociale per l’approvazione in particolare del rendiconto economicofinanziario consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo dell’anno in corso. La convocazione dell’Assemblea ordinaria, oltre che dal Presidente, potrà essere richiesta con apposita comunicazione sottoscritta da almeno 1/5 degli Associati aventi diritto al voto che potranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata agli Associati almeno quindici giorni prima della data di convocazione mediante invio e-mail e/o lettera cartacea e/o fax e/o raccomandata e/o sms e/o pubblicazione dell’avviso homepage del Sito web dell’Associazione e/o affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolgete le attività associative e/o mediate qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo. L’avviso deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, in sua assenza, l’Assemblea stessa a maggioranza semplice nomina un Presidente per l’Assemblea tra gli Associati presenti e, fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dallo Statuto o imposte inderogabilmente dalla legge, saranno valide, in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) degli Associati. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; per il rinnovo delle cariche è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che procede alla verbalizzazione delle deliberazioni. Le votazioni sono indette dal Presidente dell’Assemblea Associato. È previsto un numero massimo di una delega per ogni associato. Dello svolgimento e delle decisioni dell'Assemblea deve essere redatto processo verbale approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
I verbali saranno raccolti e conservati in apposito Libro.
Spetta all'Assemblea dei Soci di:
- impartire le linee generali di condotta dell’Associazione ed emanare direttive di carattere generale nell’ambito e per il raggiungimento degli scopi sociali;
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo Nazionale;
- decidere sui problemi patrimoniali dell’Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento proposto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo Naziona
- deliberare, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto, sui ricorsi relativi alla radiazione dei soci;
- eleggere il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
- approvare il Regolamento di Attuazione dello Statuto, il codice deontologico, specifici regolamenti e codici di comportamento degli Associati redatti dal Consiglio Direttivo Nazionale
- modificare o rinnovare lo Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell’Associazione e impartire direttive per la devoluzione del patrimonio risultante secondo quanto stabilito della legge.
Art. 10: Consiglio Direttivo Nazionale Il Consiglio Direttivo Nazionale (di seguito denominato Consiglio Direttivo) è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea ogni quattro anni. Esso è composto da un minimo di tre membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica coperta. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea degli Associati; esso rimarrà comunque in carica fino all’elezione del nuovo consiglio.
All’interno del Consiglio Direttivo sarà nominato un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati par5te dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unnica convocazione, le convocazioni dev0no essere effettuate mediante avviso scritto e/o e-mail e /o avviso telefonico e/o sms e/o ogni altro strumento idonei a tal fine da recapitarsi ameno due giorni prima della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data l’orario ed il luogo della riunione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza d almeno la metà più uno dei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti, per alzata di mano, e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, sa un consigliere designato dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria estraordinaria dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo competono in particolare i seguenti compiti:
- Deliberare sulle domande di Ammissione dei nuovi Associati;
- Fissare le quote sociali;
- Decidere riguardo le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
- Decidere, in merito alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
- Decidere riguardo la direzione del personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione.
- Redigere i bilanci presentivi e consuntivi, i programmi preventivi di attività e d spesa e le relazioni sull’attività svolta ricorrendo, se necessario, all’intervento di professionisti esterni, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- Prendere iniziative per la promozione dell’Attività dell’Associazione e per consigliare gli Associati anche nel campo dei contatti collettivi di lavoro, degli accordi economici e dell’assistenza formativa tecnico-scientifica, legale ed assicurativa, anche nominando commissioni.
- Decidere di nominare, tra gli Associati esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilire di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- Prendere ogni altro provvedimento necessario alla vita ed al regolare funzionamento delle strutture centrali dell’Associazione che non siano di competenza di altri organi e rientrino negli scopi sociali;
- Redigere, modificare ed approvare il Regolamento di Attuazione del presente Statuto, il codice deontologico, specifici regolamenti e codici di comportamento degli Associati, e le eventuali proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
- Istituire sedi operative o di rappresentanza in Italia ed all’estero:
- Nominare il Vice Presidente dell’Associazione; Nominare su proposta del Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i membri del Comitato Scientifico ed il Responsabile del Settore Giovanile dell’Associazione;
- Nominare i rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Organi, Commissioni ed Istituzioni di ogni genere, su proposta del Presidente, affidare a singoli membri del Consiglio Direttivo incarichi di carattere specifico;
- Collaborare con il Presidente ed attuale le decisioni dell’Assemblea;
- Nominare commissioni di studio su quanto si renda necessario per l’attuazione degli scopi sociali; stabilire relazioni permanenti di mutuo rispetto e collaborazione con le associazioni professionali similari che aderiscono all’iter della legge 4 del 2013 e che svolgono la loro attività nell’ambito prevalente del lavoro autonomo nel settore educative;
- Esercitare ogni altra funzione che lo statuto o e leggi non attribuiscano ad altri organi.
I Consiglieri decadono se non partecipano a due sedute consecutive senza giustificare la loro assenza. In caso di dimissioni o decadenza della carica, per qualunque motivo, del Consigliere, il Consiglio Direttivo provvederà alla cooptazione dell’Associato risultato il primo tra i non eletti alle votazioni effettuate per eleggere i consiglio stesso, e così in progressione in caso di mancata accettazione; il Consigliere cooptato dovrà poi essere sottoposto all’approvazione della prima Assemblea utile.
Il Consiglio Direttivo resterà comunque in carica finchè il numero dei Consiglieri non scenda al di sotto di tre componenti. Nei casi di dimissioni del Presidente o della totalità meno due dei componenti del Consiglio Direttivo, resterà comunque in carica temporaneamente il Presidente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell’Assemblea che provvederà al rinnovo delle cariche. Detta Assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni e deve aver logo nei successivi trenta.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo, inoltre, ove le materie all’ordine del giorno lo richiedano, potranno essere invitati esperti r rappresentanti esterni all’Associazione per portare il loro contributo alla discussione; le persone invitate non hanno diritto al voto. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale soggetto ad approvazione e sottoscrizione da parte del Segretario e del Presidente.
Art. 11: Presidente
Il Presidente è nominato dall’Assemblea. É eletto Presidente l’Associato che ottiene il voto della maggioranza degli Associati dell’Assemblea. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione e può nominare avvocati e procuratori per assistere e difendere l’Associazione in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione ed in qualsiasi procedura arbitrale o amministrativa.
Il Presidente presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sulle stesse ed adempie a tutte le funzioni che siano a lui affidate dai componenti Organi Sociali. Nei casi d’urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione utile.
Il Presidente in caso di assenza viene sostituito dal vicepresidente. In caso di vacanza della carica, entro sessanta giorni, il Direttivo deve convocare l’Assemblea per la nuova elezione.
Art 12 – Vice Presidente
Il Vicepresidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo.
Egli collabora col Presidente nell’attuazione dei compiti di cui agli articoli precedenti e lo sostituisce nel caso di sua assenza o impedimento
ART. 13 - Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Egli interviene alle sedute dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico fungendo da segretario degli Organi predetti, con il compito di redigere i verbali delle riunioni e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.
Soprintende a tutti gli uffici dell’Associazione e provvede al buon andamento dei servizi, conservando i relativi contratti ed ordini.
Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità ed autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento
Art. 14: Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Egli presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali88 di incasso e pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
Art. 15: Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico si costituisce tramite elezione da effettuarsi all’interno del Consiglio Direttivo, è composto da 3 membri scelti su proposta del Presidente tra i Consiglieri del Consiglio Direttivo stesso ed ha durata biennale. Al Comitato Scientifico può essere delegato lo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Ai tre membri del Consiglio Direttivo potranno aggiungersi n.2 membri esterni, nominati con le stesse modalità previste per gli altri tre membri del Comitato. Il Consigliere designato quale Coordinatore Scientifico ha il compito di coordinare le attività del Comitato Scientifico.
Art. 16 - Responsabile settore giovanile
Il responsabile del settore giovanile è nominato su proposta del Presidente, tra i Consiglieri del Direttivo, tramite elezione da effettuarsi all’interno del direttivo stesso, la nomina ha durata biennale, ed ha il compito di coinvolgere nella vita dell’Associazione musicoterapisti in formazione, coadiuvandoli nel loro percorso di crescita.
Art 17 – Esercizio finanziario
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-fianziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
Indipendentemente dalla redazione di rendiconto economico finanziario annuale l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
Art. 18 – Patrimonio
Il patrimonio finanziario dell’Associazione è costituito:
- dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dagli Associati;
- da eventuali entrate di carattere commerciale;
- da eventuali contributi e liberalità d privati o enti pubblici,
- da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’associazione o ad essere pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali donazioni o lasciti legittimamente conseguiti;
- da qualunque altra eventuale entrata legittimamente conseguita.
Art.19 – Divieto di distribuzione avanzii di gestione, fondi, riserve o capitale. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra gli Associati, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 20 – Modifiche Statutarie
Eventuali modifiche all presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea ordinaria e solo se poste all’ordine del giorno. Per talli deliberazioni inoltre occorrerà il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti i quali rappresentino almeno la metà degli Associati.
Art. 21 – Controversie e Collegio Arbitrale
Tutte le controversie tra l’Associazione e gli Associati e fra gli Associati stessi sono sottoposte ad un Collegio Arbitrale costituito da 3 componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso.
Al collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabmente.
Art.22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea convocata in seduta straordinaria con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno tre quarti degli Associati.
Il patrimonio sociale risultante al momento dello scioglimento verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa designazione imposta dalla legge.
ART. 19: NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.
Roma (RM), 13.01.2017
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